Le sanzioni RENTRI sono diventate pienamente operative con l’entrata in vigore del nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 13 febbraio 2025. Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ha definito i nuovi obblighi per le imprese nella gestione digitale dei registri e dei formulari, stabilendo un regime sanzionatorio per chi non si adegua.
In questo articolo analizziamo in modo chiaro e aggiornato quali sono le multe previste, le penalità per la mancata iscrizione al RENTRI, e i comportamenti da evitare per non incorrere in errori sanzionabili nella gestione dei rifiuti aziendali nel 2025.
Quando scattano le sanzioni RENTRI
Le sanzioni si applicano in caso di:
- Mancata iscrizione al RENTRI entro i termini previsti;
- Trasmissione assente o irregolare dei dati dei registri o dei FIR;
- Errori significativi nella compilazione dei documenti;
- Violazioni sistematiche o reiterate nel tempo.
Tutte le sanzioni previste sono amministrative pecuniarie, ma l’importo può variare a seconda del tipo di rifiuto e della gravità della violazione.
Multe per mancata iscrizione o trasmissione dei dati
In base all’art. 258 del D.lgs. 152/2006:
- Mancata iscrizione al RENTRI:
- da 500 € a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 € a 3.000 € per i rifiuti pericolosi.
- Mancata o errata trasmissione dei dati:
- da 500 € a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 € a 3.000 € per i rifiuti pericolosi.
È prevista una riduzione della sanzione a un terzo se l’irregolarità viene sanata entro 60 giorni dalla scadenza.
Tabella riepilogativa delle sanzioni RENTRI
Tipo di violazione | Importo sanzione |
---|---|
Mancata iscrizione (rifiuti non pericolosi) | da 500 € a 2.000 € |
Mancata iscrizione (rifiuti pericolosi) | da 1.000 € a 3.000 € |
Mancata o errata trasmissione (non pericolosi) | da 500 € a 2.000 € |
Mancata o errata trasmissione (pericolosi) | da 1.000 € a 3.000 € |
Violazioni seriali | sanzione unificata aumentata fino al triplo |
Altre sanzioni nella gestione dei rifiuti (oltre al RENTRI)
Oltre alle sanzioni previste dal sistema RENTRI, la normativa ambientale vigente (D.lgs. 152/2006) stabilisce ulteriori sanzioni per errori e omissioni nella gestione ordinaria dei rifiuti. Ecco le principali:
Infrazione | Rifiuti non pericolosi (€) | Rifiuti pericolosi (€) |
---|---|---|
Compilazione incompleta o scorretta del registro di carico/scarico | 2.000 – 10.000 | 10.000 – 30.000 |
Mancanza del formulario durante il trasporto | 1.600 – 10.000 | 1.600 – 10.000 |
Annotazioni non conformi o formali nei registri | 260 – 1.550 | 260 – 1.550 |
Omissione dell’archiviazione dei registri obbligatori | 260 – 1.550 | 260 – 1.550 |
Queste sanzioni non derivano direttamente dal sistema RENTRI, ma sono previste dal D.lgs. 152/2006 per garantire la corretta gestione documentale e operativa dei rifiuti aziendali.
Sanzioni per errori nei dati trasmessi
Gli errori formali (ad esempio un’informazione incompleta ma non determinante) non comportano sanzioni.
Tuttavia, se l’inesattezza riguarda dati rilevanti ai fini della tracciabilità, la violazione è sanzionabile come una mancata trasmissione.
In caso di violazioni multiple e seriali, la sanzione può essere unificata ma aumentata fino al triplo.
Obblighi digitali dal 13 febbraio 2026
Dal 13 febbraio 2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno:
- Gestire esclusivamente in formato digitale i FIR e i registri;
- Trasmettere al RENTRI i dati relativi ai rifiuti pericolosi;
- Assicurarsi che tutti i documenti siano vidimati digitalmente e firmati con identità digitale.
Come evitare le sanzioni RENTRI
Per non incorrere in multe e penalità, le aziende devono:
- Verificare se rientrano tra i soggetti obbligati e rispettare le tempistiche di iscrizione;
- Utilizzare esclusivamente i modelli aggiornati vidimati digitalmente;
- Trasmettere i dati entro le scadenze previste, in modo completo e corretto;
- Formalizzare e verificare eventuali deleghe a terzi;
- Adottare strumenti digitali conformi e interoperabili con il RENTRI.
Conclusione
Le sanzioni RENTRI rappresentano uno strumento centrale nella nuova disciplina ambientale in vigore dal 2025. Adeguarsi alle modalità di tracciabilità digitale è oggi un requisito essenziale per tutte le imprese soggette.
Rispettare gli obblighi di iscrizione e trasmissione significa evitare multe e contenziosi, ma anche garantire una gestione dei rifiuti più trasparente, tracciabile e conforme alla normativa vigente.
FAQ
Le sanzioni RENTRI si applicano a tutti i soggetti obbligati all’iscrizione, tra cui produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, gestori di impianti e produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti. Anche la trasmissione irregolare dei dati può comportare penalità.
In caso di mancata iscrizione al RENTRI entro i termini stabiliti, le sanzioni amministrative vanno da 500 a 3.000 euro, a seconda della pericolosità del rifiuto gestito.
Un errore formale non genera sanzioni, ma se i dati trasmessi al RENTRI sono incompleti o inesatti e compromettono la tracciabilità, si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata trasmissione.
Sì, se il registro cartaceo non è conforme ai nuovi modelli previsti dal D.M. 59/2023 o non è correttamente vidimato, si rischiano sanzioni. Anche i soggetti non ancora iscritti al RENTRI devono seguire le nuove regole per evitare multe.
Per evitare sanzioni RENTRI è essenziale iscriversi nei tempi previsti, trasmettere correttamente i dati richiesti e utilizzare i nuovi modelli di registri e formulari, cartacei o digitali, secondo le disposizioni normative.